giovedì 30 gennaio 2014

Migranti, i diritti trovano domicilio a Roma: al via procedura pilota per i rinnovi dei pds

Finalmente rivista la prassi di accesso alla protezione internazionale


I diritti trovano domicilio a Roma. La cittadella di Tor Sapienza sarà un po’ più a misura di migrante e un po’ meno fortino ostile: niente più inutili e infinite code all’ Ufficio Immigrazione della Questura, mai più migranti respinti allo sportello senza la possibilità di avanzare richiesta di asilo, ma soprattutto stop ai burocratismi che impediscono il rinnovo del permesso di soggiorno per chi non è in grado di dichiarare una residenza formale. È un primo grande risultato quello ottenuto dalla Barca dei Diritti – la rete capitolina di associazioni, movimenti, organizzazioni e comunità migranti che opera per la tutela dei diritti dei cittadini stranieri – dopo le manifestazioni degli scorsi mesi e l’avvio di una serie di interlocuzioni e di sinergie istituzionali, in primis con il Comune di Roma.

lunedì 13 gennaio 2014

Tratta di esseri umani e permesso unico di soggiorno e lavoro. Primo passo per il recepimento delle due direttive europee.

3 dicembre 2013 - Il Consiglio dei Ministri approva gli schemi di decreti legislativi di recepimento delle due direttive europee 


Il Consiglio dei Ministri n. 39 del 3 dicembre ha approvato, su proposta del ministro per gli Affari europei, e dei ministri di settore, numerosi schemi di decreti legislativi di recepimento di direttive europee, sui quali dovranno essere ora acquisiti i pareri delle competenti commissione parlamentari. Tra gli schemi di decreto approvati vi sono quelli relative al recepimento: 

• della direttiva 2011/36, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (co-proponenti i ministri della Giustizia e del Lavoro e delle Politiche sociali). 

• della direttiva 2011/98, relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro (co-proponenti i ministri dell’Interno e del Lavoro e delle Politiche sociali, Enrico Giovannini). 

Anche i titolari di protezione internazionale potranno ottenere il rilascio del permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti

17 dicembre 2013 - Approvato in Consiglio dei Ministri il Decreto legislativo che consentirà ai titolari di protezione internazionale di accedere al documento con cui è possibile lavorare in tutta l’Ue 

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi martedì 17 dicembre, ha approvato il decreto legislativo che, recependo la direttiva europea 2011/51/UE, consente il rilascio del permesso di soggiorno Ue di lungo periodo anche ai beneficiari di protezione internazionale. 
Tale documento, che potrà essere ottenuto con requisiti più favorevoli rispetto quelli richiesti normalmente agli altri stranieri, è a tempo illimitato e consente di accedere al mercato di lavoro degli altri paesi dell’Unione europea. 
In particolare, il decreto ha limitato i requisiti per ottenere il permesso Ue a quelli reddituali. A differenza degli altri cittadini stranieri i beneficiari di protezione internazionale non dovranno quindi dimostrare di avere un livello di conoscenza linguistica almeno a un livello A2 e, nel caso la richiesta riguardi tutta la famiglia, non devono documentare la disponibilità di un alloggio idoneo. 
 Relativamente ai requisiti reddituali il decreto tiene conto delle particolari condizioni di vulnerabilità in cui può versare un beneficiario di protezione internazionale, facendo concorrere alla determinazione del reddito, per una misura massima del 10%, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito da un ente assistenziale, pubblico o privato riconosciuto. 

Al fine della determinazione dei cinque anni di soggiorno si tiene conto della data di domanda di protezione internazionale. Sul permesso Ue rilasciato dovrà essere annotato che al titolare è stata riconosciuta la protezione internazionale in Italia. La possibilità di espulsione rimane circoscritta a motivi legati all’ordine e sicurezza pubblica e alla sicurezza dello Stato, fermo restando il principio di non refoulement che vieta l’espulsione verso uno Stato in cui la persona può essere oggetto di persecuzione. Se espulso da un’altro Stato membro il cittadino straniero può essere riammesso in Italia. 

Il decreto è stato approvato dopo aver acquisto il parere delle Commissioni parlamentari competenti e adesso è in attesa di essere emanato dal Capo dello Stato e poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 


La protezione internazionale per chi si oppone al servizio militare

13 dicembre 2013 - Pubblicate le nuove linee guida da parte dell’Unhcr

Sono state pubblicate dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) le nuove linee guida sulla protezione internazionale richiesta da persone che cercano di evitare il reclutamento da parte di forze armate statali e non, un documento che si rivolge ai governi e a tutti quei soggetti che hanno a che fare con le procedure di riconoscimento dello status di protezione internazionale al fine di giungere a decisioni coerenti e uniformi rispetto ai singoli casi. 

Secondo l’Unhcr, essendo riconosciuto il diritto degli Stati all’auto difesa, non di per sé costituisce violazione dei diritti individuali la coscrizione nelle forze armate. Questa però non può essere un diritto assoluto e deve manifestarsi secondo determinati criteri: deve essere prescritta per legge, avvenire in maniera non arbitraria e discriminatoria e proporzionata alle esigenze militari. Viene inoltre riconosciuto come diritto individuale quello all’obiezione di coscienza, derivato dal diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione previsto dall’art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani. Nel caso non venga permesso un servizio civile alternativo una persona dovrebbe essere considerata rifugiata se, rifiutandosi di prestare servizio militare o disertando, esiste la minaccia di pene che si configurano come persecuzioni, anche solo perché arbitrarie o sproporzionate. Nel caso esista un servizio civile alternativo questo non deve essere arbitrario, discriminatorio, di tipo punitivo o di una durata irragionevole rispetto al servizio militare. 

L’obiezione di coscienza è maggiormente giustificata se avviene contro il reclutamento in casi di conflitti che violano la normativa internazionale per quanto riguarda l’uso illegale della forza (quindi non ha fini di legittima difesa) oppure in conflitti dove si compiano atti o si usino mezzi in palese violazione delle regole base della condotta umana (ad esempio la tortura, l’uso di armi chimiche, la violenza indiscriminata contro i civili o i crimini di guerra in generale). 
L’Unhcr raccomanda di riconoscere la protezione internazionale in quei casi in cui lo Stato non sia in grado di proteggere la persona dal reclutamento forzato da parte di gruppi non statuali così come nei casi che coinvolgono il reclutamento di minori nel servizio militare. 

Le nuove linee guida vanno ad integrare l’"Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees".