lunedì 13 gennaio 2014

Tratta di esseri umani e permesso unico di soggiorno e lavoro. Primo passo per il recepimento delle due direttive europee.

3 dicembre 2013 - Il Consiglio dei Ministri approva gli schemi di decreti legislativi di recepimento delle due direttive europee 


Il Consiglio dei Ministri n. 39 del 3 dicembre ha approvato, su proposta del ministro per gli Affari europei, e dei ministri di settore, numerosi schemi di decreti legislativi di recepimento di direttive europee, sui quali dovranno essere ora acquisiti i pareri delle competenti commissione parlamentari. Tra gli schemi di decreto approvati vi sono quelli relative al recepimento: 

• della direttiva 2011/36, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (co-proponenti i ministri della Giustizia e del Lavoro e delle Politiche sociali). 

• della direttiva 2011/98, relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro (co-proponenti i ministri dell’Interno e del Lavoro e delle Politiche sociali, Enrico Giovannini). 

Prevenzione e repressione della tratta di essere umani 

La nuova direttiva, adottata dall'Unione Europea il 5 aprile del 2011, stabilisce norme minime a livello di Unione europea (Ue) relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di tratta di esseri umani. Prevede, inoltre, misure che mirano a rafforzare la prevenzione del fenomeno e la protezione delle vittime. 
Lo schema di decreto di recepimento approvato introduce alcune modifiche nell’ ordinamento interno sia sotto il profilo di una migliore e più ampia definizione del reato di tratta sia sotto quello di una migliore programmazione delle risorse finanziarie destinate ai programmi di assistenza ed integrazione delle vittime. Viene prevista, inoltre, l’adozione di un Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli 
esseri umani, finalizzato a definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime. 

Coerentemente con quanto precisato nei criteri di delega contenuti nella legge di delegazione europea 2013 (n.96/2013), lo schema di decreto approvato dal Governo prevede anche che con decreto di natura non regolamentare, verranno definiti i meccanismi attraverso i quali, nel rispetto del superiore interesse del minore si procede alla determinazione dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell’età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate e, se strettamente necessario, all’identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche. 

Prevista, infine, anche la possibilità per le vittime di tratta di vedersi riconosciuto, a certe condizioni, un indennizzo (pari ad €1.500) a carico del Fondo Anti tratta. 


Permesso unico di soggiorno e lavoro 

La direttiva approvata dall’Unione Europea il 13 dicembre 2011 prevede l’introduzione in tutti gli Stati membri di una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché di un insieme di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. 
Accanto a quello della semplificazione procedurale, la direttiva persegue l’obiettivo di garantire un insieme comune di diritti ai lavoratori stranieri che soggiornano in uno Stato membro analoghi a quelli dei lavoratori nazionali in tutti gli ambiti connessi all’occupazione (condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza sociale, etc.). 
La direttiva non disciplina le condizioni di ammissione dei lavoratori stranieri che sono rimesse ai singoli Stati, facendo salva anche la competenza degli Stati membri di regolamentare gli ingressi per lavoro in termini di volumi o quote, oltre che la facoltà dello Stato membro di far presentare la relativa richiesta dal cittadino straniero ovvero dal datore di lavoro. 
Gli Stati membri hanno dunque l’obbligo, in base a tale direttiva, di istituire uno “sportello unico” e di rispettare determinate garanzie procedurali nell’esame delle domande, nonché di indicare nel permesso di soggiorno, rilasciato secondo il modello introdotto dal regolamento CE n.1030/2002, se il cittadino straniero è autorizzato a lavorare, anche laddove il permesso di soggiorno sia stato rilasciato ad altro titolo (ad esempio per motivi familiari). 
Sotto il profilo procedurale, l’ordinamento italiano è già in linea con la semplificazione procedurale richiesta, e conseguente lo schema di decreto legislativo approvato dal Governo prevede solo alcune leggere modifiche al quadro normativo già in vigore. Le modifiche riguardano, in particolare, una rideterminazione dei termini previsti dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno (che passano da 20 a 60 giorni) e del nulla osta al lavoro (che passano da 40 a 60 giorni) ed una diversa procedura sulle modalità previste per la trattazione delle domande. 


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