Corte Costituzionale: Illegittimo subordinare prestazioni di disabilità al requisito del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 40 depositata
il 15 marzo 2013, ha ribadito il giudizio di illegittimità
costituzionale dell’art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000 nella parte in
cui subordina per i cittadini stranieri di Paesi terzi non membri
dell’Unione europea l’accesso a prestazioni di assistenza sociale che
costituiscono diritti soggettivi ai sensi della legislazione vigente,
tra cui le prestazioni connesse alla disabilità, al requisito del
possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo
soggiornanti.
Il
giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale era stato promosso con due
ordinanze, rispettivamente del Tribunale di Urbino dd. 31 maggio 2011 e
del Tribunale di Cuneo dd. 27 settembre 2011 a seguito di ricorsi
presentati da cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
avverso il diniego opposto dall’INPS al riconoscimento rispettivamente dell’indennità
di accompagnamento per il figlio minore e dell’indennità di
accompagnamento e della pensione di inabilità civile per il secondo
richiedente.
Nel
ritenere fondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalle
ordinanze di remissione, la Corte Costituzionale ricorda il suo già
consolidato orientamento in merito all’illegittimità costituzionale del
requisito di lungosoggiorno previsto dall’art. 80 c. 19 della legge n.
388/2000, norma con la quale è stata introdotta una
condizione fortemente “restrittiva" anche rispetto "alla generale
previsione dettata in materia di prestazioni sociali ed assistenziali in
favore dei cittadini extracomunitari dall'art. 41 del decreto
legislativo n. 286 del 1998”.
Facendo
richiamo alle precedenti sentenze n. 324/2006 e 11/2009, la Corte
ricorda come già allora venne rilevato come fosse manifestamente
irragionevole subordinare l’attribuzione di prestazioni assistenziali che
presuppongono uno stato di invalidità e disabilità, al possesso di un
titolo di legittimazione alla permanenza nel territorio dello Stato che
richiede, per il suo rilascio, tra l’altro, la titolarità di un
determinato reddito.
Con
le successive sentenze n. 187/2010 e n. 329/2011, la Corte
Costituzionale ha rilevato che le prestazioni assistenziali richiamate
dalla norma del 2000 sono destinate al sostentamento della persona
nonché alla salvaguarda di condizioni di vita accettabili per il
contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, per cui,
richiamandosi a valori di rilievo costituzionale e a diritti
fondamentali, quali quello alla salute, non ammettono distinzioni
fondate sulla cittadinanza che altrimenti risulterebbero incompatibili
con il divieto di discriminazioni di cui all’art. 14 della CEDU.
Ragion per cui la Consulta ha dichiarato nuovamente l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) “nella parte in cui
subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la
concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello
Stato della indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1 della
legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli
invalidi civili totalmente inabili) e della pensione di inabilità di cui
all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del
decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati
ed invalidi civili)”.
Come
evidenzia la stessa sentenza, non è la prima volta che la Consulta si
pronuncia sul tema, bensì è l’ottava volta in cui la disposizione della
legge finanziaria del 2000 viene dichiarata incostituzionale.
Ciononostante, l’INPS continua ad applicare la disposizione nella
prassi, continuando a richiedere il possesso del permesso di soggiorno
CE per lungo soggiornanti quale condizione per l’accesso alle
prestazioni di invalidità e a rigettare le domande presentate da
cittadini stranieri disabili regolarmente soggiornanti, ma non in
possesso dello status di lungo soggiornanti, salvo accoglierle
eventualmente successivamente alla presentazione di un ricorso
amministrativo che faccia riferimento alle pronunce della corte
costituzionale, come riconosciuto ufficialmente di recente in un
incontro con le associazioni e i sindacati dal direttore della sede
provinciale INPS di Bergamo ( ma prassi analoghe sembrano trovare
conferma anche in altre sedi provinciali). Il motivo appare molto
semplice: un cinico calcolo in base al quale per l’INPS conviene più
perdere sporadici ricorsi in sede amministrativa o anche giudiziaria,
che liquidare tutti gli aventi diritto, anche perchè spesso gli
stranieri invalidi non sono a conoscenza della possibilità di fare ricorso o sono assistititi da patronati non
sufficientemente informati sulla giurisprudenza costituzionale o di
merito e lasciano quindi trascorrere inutilmente i termini per i
ricorsi.
Gli avvocati dell’ASGI stanno assistendo diversi disabili stranieri in diverse parti d’Italia in contenzioni giudiziari anche allo scopo di ottenere rimedi collettivi alla discriminazione praticata dall’INPS, quali ad as. l’ordine del giudice di costringere l’INPS a modificare le informazioni diffuse attraverso il proprio sito web e naturalmente la prassi dell’Istituto di previdenza di negare l’accesso alle prestazioni agli stranieri disabili regolarmente soggiornanti ma privi del permesso CE per lungo soggiornanti.
Gli avvocati dell’ASGI stanno assistendo diversi disabili stranieri in diverse parti d’Italia in contenzioni giudiziari anche allo scopo di ottenere rimedi collettivi alla discriminazione praticata dall’INPS, quali ad as. l’ordine del giudice di costringere l’INPS a modificare le informazioni diffuse attraverso il proprio sito web e naturalmente la prassi dell’Istituto di previdenza di negare l’accesso alle prestazioni agli stranieri disabili regolarmente soggiornanti ma privi del permesso CE per lungo soggiornanti.
a
cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni
etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario
della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.
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