martedì 19 marzo 2013

Novità Inps, nuova sentenza


Corte Costituzionale: Illegittimo subordinare prestazioni di disabilità al requisito del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti

La sentenza n. 40/2013 ribadisce il consolidato orientamento della Corte che l’INPS continua ad ignorare.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 40  depositata il 15 marzo 2013, ha ribadito il giudizio di illegittimità costituzionale dell’art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000 nella parte in cui subordina per i cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell’Unione europea l’accesso a prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi ai sensi della legislazione vigente, tra cui le prestazioni connesse alla disabilità, al requisito del possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.
Il giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale era stato promosso con due ordinanze, rispettivamente del Tribunale di Urbino dd. 31 maggio 2011 e del Tribunale di Cuneo dd. 27 settembre 2011 a seguito di ricorsi presentati da cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia avverso il diniego opposto dall’INPS al riconoscimento rispettivamente  dell’indennità di accompagnamento per il figlio minore e dell’indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità civile per il secondo richiedente.
Nel ritenere fondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalle ordinanze di remissione, la Corte Costituzionale ricorda il suo già consolidato orientamento in merito all’illegittimità costituzionale del requisito di lungosoggiorno previsto dall’art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000, norma con  la quale è stata introdotta una condizione fortemente “restrittiva" anche rispetto "alla generale previsione dettata in materia di prestazioni sociali ed assistenziali in favore dei cittadini extracomunitari dall'art. 41 del decreto legislativo n. 286 del 1998”.

Facendo richiamo alle precedenti sentenze n. 324/2006 e 11/2009, la Corte ricorda come già allora venne rilevato come fosse manifestamente irragionevole subordinare l’attribuzione di prestazioni assistenziali  che presuppongono uno stato di invalidità e disabilità, al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza nel territorio dello Stato che richiede, per il suo rilascio, tra l’altro, la titolarità di un determinato reddito.
Con le successive sentenze n. 187/2010 e n. 329/2011, la Corte Costituzionale ha rilevato che le prestazioni assistenziali richiamate dalla norma del 2000 sono destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguarda di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, per cui, richiamandosi a valori di rilievo costituzionale e a diritti fondamentali, quali quello alla salute, non ammettono distinzioni fondate sulla cittadinanza che altrimenti risulterebbero incompatibili con il divieto di discriminazioni di cui all’art. 14 della CEDU.
Ragion per cui la Consulta ha dichiarato nuovamente  l’illegittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) “nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e della pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili)”. 
Come evidenzia la stessa sentenza, non è la prima volta che la Consulta si pronuncia sul tema, bensì è l’ottava volta in cui la disposizione della legge finanziaria del 2000 viene dichiarata incostituzionale. Ciononostante, l’INPS continua ad applicare la disposizione nella prassi, continuando a richiedere il possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti quale condizione per l’accesso alle prestazioni di invalidità e a rigettare le domande presentate da cittadini stranieri disabili regolarmente soggiornanti, ma non in possesso dello status di lungo soggiornanti, salvo accoglierle eventualmente successivamente alla presentazione di un ricorso amministrativo che faccia riferimento alle pronunce della corte costituzionale, come riconosciuto ufficialmente di recente in un incontro con le associazioni e i sindacati dal direttore della sede provinciale INPS di Bergamo ( ma prassi analoghe sembrano trovare conferma anche in altre sedi provinciali). Il motivo appare molto semplice: un cinico calcolo in base al quale per l’INPS conviene più perdere sporadici ricorsi in sede amministrativa o anche giudiziaria, che liquidare tutti gli aventi diritto, anche perchè spesso gli stranieri  invalidi non sono a conoscenza della possibilità di fare ricorso o sono assistititi da patronati  non sufficientemente informati sulla giurisprudenza costituzionale o di merito e lasciano quindi trascorrere inutilmente i termini per i ricorsi.
Gli avvocati dell’ASGI stanno assistendo diversi disabili stranieri in diverse parti d’Italia in contenzioni giudiziari anche allo scopo di ottenere rimedi collettivi alla discriminazione praticata dall’INPS, quali ad as. l’ordine del giudice di costringere l’INPS a modificare le informazioni diffuse attraverso il proprio sito web e naturalmente la  prassi dell’Istituto di previdenza di negare l’accesso alle prestazioni agli stranieri disabili  regolarmente soggiornanti ma privi del permesso CE per lungo soggiornanti.

a cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

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